Informazioni e scheda sui testi
alcolimetrici, come misure di sorveglianza sanitaria (art. 41 comma 4 D. Lgs.
81/2008) e come misura di prevenzione dei fattori di rischio e pericolo, anche
per il personale insegnante e “vigilatrici d’infanzia” tra le numerose
categorie interessate (art. 15 L. 125/2001).
(Si ringrazia per il supporto tecnico
giuridico e i preziosi consigli, l’ispettore del lavoro Claudio Petrelli del
“Comitato 5 Aprile” – salute e sicurezza, di Roma)
La
legge 125 del 2001, all’articolo 15, prevede il GENERALE DIVIETO DI BERE
DURANTE IL LAVORO “…è fatto divieto di assunzione e somministrazione di
bevande alcoliche e superalcoliche”. Questo non vuol dire un divieto generale
di bere, ma per chi lavora e ha una qualificazione professionale rientrante tra
le categorie potenzialmente “a rischio”, è vietato farlo durante il lavoro.
La
stessa Intesa Stato Regioni del 16 marzo 2006, comprende diverse categorie
professionali, tra le quali anche INSEGNANTI e “VIGILATRICI D’INFANZIA”
(terminologia piuttosto antiquata, ma che comprende dalle educatrici di asilo
nido, pubbliche e convenzionate-private, personale educativo e persone
insegnante delle scuole dell’infanzia), oltre a chi guida per lavoro,
(conducenti, autisti, chi lavora anche con utilizzo di mezzi di trasporto,
“muletti”, per movimentazione merci), nel settore dell’edilizia, chi è addetto
al settore dei treni e del settore aereo (compresi assistenti di volo), chi è
addetto a servizi e attività nel campo sanitario-socio-assistenziale…
La
legge 125/2001, non solo prevede il DIVIETO DI BERE DURANTE IL LAVORO ai
dipendenti, ma pone un obbligo anche per OGNI DATORE DI LAVORO, vietando
la possibilità di somministrare bevande alcoliche o superalcoliche, nei bar
aziendali, nelle mense…attenzione anche a quando si prende il c.d. “caffè
corretto”, durante le pause di lavoro, perché si corre il serio rischio di
violare la legge e il conseguente divieto di “assunzione”, cioè di prendere e
bere sostanze alcoliche o superalcoliche.
I medici competenti aziendali (M.C.A.) e i medici delle
Aziende Sanitarie Locali (AA.SS.LL.), possono effettuare anche senza
preavviso, i relativi test alcolemici alle categorie di lavoratori e
lavoratrici interessate, previste per legge (125 del 2001) e per Intesa Stato
Regioni (del 2006).
QUINDI
E’ VIETATO BERE IN SENSO ASSOLUTO DURANTE IL LAVORO (come analogamente è
vietato prendere e “assumere” sostanze stupefacenti e psicotrope, l’alcol è
notoriamente una sostanza che ha gli effetti di sostanza psicotropa…anche in
piccola e modica quantità).
E’
OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO, di ogni datore di lavoro privato come di Pubblica
Amministrazione, FORNIRE L’ADEGUATA, PRECISA E DOVUTA INFORMAZIONE E FORMAZIONE
anche su questo argomento, così come vi è l’OBBLIGO PER IL DATORE DI LAVORO di
VIGILANZA al divieto imposto per legge,
così come nell’ambito della tutela preventiva dei rischi e dai fattori di
rischio o di pericolo, mettere in atto tutte le misure per eliminare o ridurre
ogni fattore o causa che possa portare a rischi o pericoli sul lavoro e a
tutela di chi lavora e, nei casi di servizi e attività al pubblico, di utenti e
cittadinanza.
LE
SANZIONI: valgono sia per il DATORE DI LAVORO INADEMPIENTE, CHE PER CHI LAVORA,
con MULTA da Euro 516,00= minimo ad un massimo di Euro 2582, 00=, oltre a
procedura e sanzione disciplinare per i dipendenti e alla ulteriore MULTA
prevista per la violazione dell’art. 20 del D. Lgs. 81/2008, con ammenda da
Euro 200,00= fino a Euro 600,00= o con arresto fino a 1 mese, ma in questo caso
la sanzione e la pena è di natura “amministrativa“ (quindi depenalizzata con
l’ammenda per gli importi previsti per legge).
IL
DATORE DI LAVORO, a livello di sanzioni, oltre a quelle previste dalla Legge
125/2001 sopra citate, ha anche l’ULTERIORE RISCHIO DI RESPONSABILITA’ CIVILE E
PENALE, per negligenze, omissioni, NEL CASO IN CUI SI PROVOCASSE UN DANNO A
TERZI SOGGETTI O A UTENTI (anche per la mancata vigilanza o per la
trasgressione del divieto di somministrare sostanze alcoliche, superalcoliche o
psicotrope e stupefacenti).
IL TEST ALCOLEMICO: è previsto per legge (125/2001), va data
l’informazione ai lavoratori e lavoratrici da parte del datore di lavoro, ma
essendo un adempimento di legge NON E’ PREVISTO ALCUN CONSENSO PREVENTIVO.
Chi
si rifiutasse di fare il test alcolemico e rientra nelle categorie e figure
professionali soggette, lo può fare ben sapendo di esporsi a subire una
sanzione disciplinare e anche ad una violazione di regole aziendali, oltretutto
Quasi
tutti i CCNL (Contratti Collettivi Nazionali di Categoria) pubblici e privati,
prevedono tra i casi tipici di infrazione disciplinare quello di non
presentarsi al lavoro in stato di ebbrezza, in stato di ubriachezza o di
effetti da uso o abuso di sostanze psicotrope e stupefacenti, oltre alle regole
aziendali interne che dovessero disciplinare ulteriormente in materia. Si
ricorda anche che il codice civile prevede che la prestazione, anche quella
lavorativa debba essere svolta secondo criteri di correttezza, buona fede e diligenza
(…”del buona padre di famiglia”…), articoli 1175 e 1375 del codice civile, da
parte del prestatore di lavoro, come del resto assegna al datore di lavoro
l’obbligo-dovere (art. 2087 codice civile) di “garantire l’integrità psico
fisica e morale a ogni prestatore di lavoro.
Lo
stesso articolo 41, comma 4 del D. Lgs. 81/2008, assegna la FUNZIONE DI
SORVEGLIANZA SANITARIA ai Medici competenti aziendali, che quindi sono
assieme ai medici delle AA.SS.LL., abilitati a fare e sottoporre periodicamente
nell’ambito della sorveglianza sanitaria o quando sia necessario, il personale
delle categorie interessate anche ai test alcolemici.
CHE SUCCEDE SE SI E’ TROVATI “POSITIVI” AL TEST
ALCOLEMICO: se un
dipendente è trovato con esito positivo alcol test, questo non vuol significare
che si è automaticamente “alcoldipendente”, analogamente a quanto avverrebbe se
ci si trova “positivi” ai test su uso di sostanze stupefacenti o psicotrope,
non si è tossicodipendenti. Il dipendente che è trovato “positivo”
(tendenzialmente il valore dovrebbe essere zero, a differenza dei test etilici
che fa la Polizia stradale che fissano un limite secondo il Codice della Strada
e le leggi in materia di guida, SUL LAVORO NON DI DOVREBBE BERE IN SENSO
ASSOLUTO né assumere sostanze stupefacenti o psicotrope), ha violato una legge
e un divieto DURANTE IL LAVORO (non quello che fa nella sua vita privata o
fuori dal lavoro, anche se l’abuso di alcol ha i suoi effetti anche nel tempo e
di solito si lavora tutti i giorni della settimana lavorativa…), quindi può
costituire un pericolo per se stesso e per gli altri (colleghi-colleghe di
lavoro, utenti, cittadini-e…), a scopo cautelativo e precauzionale DEVE ESSERE
ALLONTANATO DALLA MANSIONE “A RISCHIO” CHE SVOLGE, per il tempo necessario a
“metabolizzare” completamente l’alcol, rendendolo “negativo” a un successivo
test al quale sarà sottoposto (e quindi
rientrare al lavoro nella mansione precedentemente assegnata).
Scheda
a cura dell’USI Unione Sindacale Italiana fondata nel 1912
Confederazione
sindacale nazionale autorganizzata, autogestita e autofinanziata
L’Unione Sindacale Italiana fa parte del “Comitato 5
aprile” e della RETE NAZIONALE
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E SUI TERRITORI
fotinpropmaggio2014USInazRoma
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